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Ordinanza — n. 28967/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient motivation and adequate examination of defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28967/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the recognition of generic malice, arguing against the lower court's assessment. The court rejected this because the contested judgment was sufficiently motivated and had adequately examined the defense's arguments, making the substantive evaluation unchallengeable in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical motivation and an adequate examination of the defense's arguments, rendering the substantive evaluation unchallengeable in a review proceeding.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sufficient motivation adequate examination generic malice review proceeding attenuazione libera della pena sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMMI JAMEL nato il 02/02/1985 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA letto il ricorso proposto nell'interesse di Jamel Memni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente al mancato riconoscimento delle generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.