Criminal appeal dismissed for lack of specificity; arguments must target the main reasoning, not incidental statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments lacked the required specificity under criminal procedure law. The appellant criticized an incidental statement regarding the lack of unifying elements in specific facts, rather than addressing the core reasoning that rejected the uniqueness of the criminal design due to the temporality and unpredictability of criminal impulses. Consequently, the court ruled that such a critique could not disrupt the logical flow of the lower court's decision, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must specifically target the main reasoning of the contested decision; arguments directed solely at incidental statements or parts of the decision that do not affect the logical structure of the ruling are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCI MATTIA nato a PENNE il 22/11/1990 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata che ha ritenuto non riconoscibile l'unicità del disegno criminoso per la totale estemporaneità, e non prevedibilità, delle occasioni in cui è maturata di volta in volta la volizione a delinquere, concentrandosi, invece, sulla critica di una affermazione incidentale della ordinanza impugnata la cui caduta, in mancanza della individuazione di elementi unificatori di taluna delle fattispecie, non è comunque in grado di disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 20