Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints rather than legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Dedja Astrit inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than legal arguments. The appellant argued that the finding of stolen goods being intact and the knife not being used for theft should have reduced the perceived danger of carrying the weapon. The court rejected this, ruling that such factual details do not alter the logical reasoning of the lower court regarding the offender's increased peril.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it consists merely of factual complaints requesting a re-evaluation of procedural urgency or the gravity of conduct, as these require legal qualification rather than factual re-examination.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDJA ASTRIT nato il 21/05/1961 avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali sulla gravità o meno della condotta di cui è stato ritenuto responsabile il condannato (atteso che la circostanza che le confezioni di prodotto rubate siano state rinvenute integre, e che quindi il coltello non sia stato usato per il furto, non incide, però, sulla logicità del ragionamento del giudice sulla maggiore pericolosità del porto di un coltello in un contesto di commissione di un crimine);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi l-a in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.