Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific challenge to appellate court's evidence reasoning on arson voluntariness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for the voluntary nature of the arson, but the court found no specific challenge to the appellate court's logical reasoning regarding the evidence of intent versus fortuitousness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to specifically confront the reasoning and evidence developed in the contested judgment regarding the voluntariness of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOKHANET AZIZ nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Aziz El Mokhanet; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di all'art.423 cod. pen. - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della volontarietà dell'incendio cagionato dall'imputato, senza in alcun modo confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove è stato evidenziato che se egli avesse appiccato il fuoco fortuitamente si sarebbe adoperato per spegnerlo e non avrebbe chiuso la porta dell'appartamento, ostacolando i soccorsi, giungendo ad affermare che la condotta del medesimo fosse stata chiara ritorsione ai danni della ex fidanzata, nell'occasione percossa al volto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il