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Ordinanza — n. 28898/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic factual complaints regarding sentencing without specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28898/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing calculation by the Milan Peace Judge, but the Court found the arguments to be generic factual complaints lacking specific legal merit. Consequently, the appeal was rejected because it did not raise admissible points of law regarding the dosimetry of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation against a sentencing decision is inadmissible if it consists merely of generic factual complaints without raising specific points of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual complaints sentencing dosimetry Court of Cassation procedural costs criminal procedure Italian law modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITAY FODE nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il medesimo, che investe la dosimetria della pena, si risolve in generiche doglianze in punto di fatto; che esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/