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Ordinanza — n. 28893/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest as prisoner transferred from home detention to prison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28893/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the applicant lost standing after being transferred from home detention to prison custody. The defense argued for visitation rights, but the Court noted these arguments were irrelevant since the original order no longer applied. Consequently, the court ruled that the legal interest to challenge the decision had vanished with the change in detention status.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a supervision order becomes inadmissible if the underlying factual situation changes such that the applicant no longer has a practical interest in overturning the decision.

Parole chiave

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loss of interest home detention prison transfer inadmissibility supervision order standing to appeal procedural bar sospensione del diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a ACIREALE il 04/01/1991 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che è impugnato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha negato al ricorrente, in detenzione domiciliare presso la propria abitazione, il permesso di ricevere visite dai familiari; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Maria Isabella Coppola, insiste per l'accoglimento del ricorso, peraltro con argomenti non pertinenti all'oggetto di questo giudizio (in quanto nella memoria si deduce sui presupposti per ottenere una misura alternativa);

Ritenuto che nelle more del giudizio di cassazione sia venuto meno l'interesse a ricorrere, perché dal 18 ottobre 2022 il condannato non è più in detenzione domiciliare, ma in custodia in carcere, circostanza che incide sul presente giudizio in quanto a questo punto l'eventuale eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 13 aprile 202