Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation regarding evidence and reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Moretti inadmissible due to the generic nature of his legal arguments. Moretti challenged a lower court conviction for illegal possession of weapons and gun running, claiming a lack of evidence for his liability. The court rejected this because the appeal failed to engage with the specific probative reasoning used in the appealed judgment regarding the weapons found.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and reasoned; generic allegations that merely assert the absence of evidence without confronting the court's specific logical and probative reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MASSIMO nato a AVELLINO il 19/08/1996 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; n Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Moretti; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per i delitti di detenzione illegale di armi e munizioni e di ricettazione - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo, censurato dal ricorso, della funzionalità delle armi rinvenute nella disponibilità di Moretti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il