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Ordinanza — n. 28828/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28828/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Freschi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments lacked specificity, consisting only of general complaints about factual assessments rather than distinct legal grounds required for cassation review. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility at the stage of legal scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist merely of complaints regarding factual findings or lack the required specificity of grounds for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds mere factual complaints procedural requirements legal scrutiny stage motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESCHI ANTONINO nato a PALERMO il 23/10/1993 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo sull'accertamento della causa di non punibilità che non affronta l'argomento usato dalla Corte di merito circa la possibilità di ricavare la non tenuità anche dallo stesso accertamento di pericolosità; il terzo motivo sulla concessione delle attenuanti generiche, che non indica quali sarebbero gli elementi in positivo da cui ricavarle);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023