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Ordinanza — n. 28713/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against custodian liability for seal breach due to lack of continuous custody.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Francesco Zingarelli's appeal inadmissible, rejecting his claim of legal error regarding his liability for a seal breach. The court affirmed that the custodian must maintain continuous and attentive custody, and failure to do so cannot be justified merely by entrusting duties to another person. Consequently, the original conviction for the crime of violating seals was upheld as legally correct and not subject to revision.

Regesto Legislator

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Art. 349 comma 2 cod. pen.; In cases of seal violation, a judicial custodian is obligated to exercise continuous and attentive custody, and any failure to prevent the event can only be justified by proving force majeure or accident, not by entrusting duties to another person.

Parole chiave

Generato dall'IA
custodian liability seal breach continuous custody force majeure defense criminal appeal inadmissibility judicial custody omitted vigilance violazione di sigilli

Disposizioni normative citate

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Art. 349 comma 2 cod. pen.
art. 349 comma 2 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 26848 del 29/04/2004, Rv. 229463
Sez. 3, n. 29040 del 20/02/2013, Rv. 256670
Sez. 3, n. 29040 del 20/02/2013, Rv. 256670 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARELLI FRANCESCO nato a ANDRIA il 10/09/1950 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso con cui Zingarelli Francesco che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 349 comma 2 cod.pen. è inammissibile perché in pare diretto a richiedere una rivalutazione delle prove e comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata sulla base dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile (l'imputato nominato custode di un apparecchio sottoposto a sequestro nel 2007, volontariamente lo trasferiva in altro luogo omettendo di proseguire nella custodia e il bene veniva rinvenuto privo di sigilli nel 2012) è giuridicamente corretta alla luce dei principi espressi secondo cui in tema di violazione dei sigilli, il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e nel caso di mancato impedimento dell'evento può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (Sez. 3, n. 26848 del 29/04/2004, Rv. 229463 - 01;

Sez. 3, n. 29040 del 20/02/2013, Rv. 256670 - 01). Rilevato che all'imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata, sicchè il reato, commesso il 07/11/2012 non è prescritto. Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consi i estensore Il Pre