Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not fall within statutory exceptions for plea-bargain appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised a ground not permitted under the law for challenging plea-bargain sentences. The appellant argued the court failed to issue a specific ruling under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, a claim excluded from the narrow list of allowable grounds for cassation in plea-bargain cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal mischaracterization of facts, or illegality of the penalty, excluding other procedural errors.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAKOSI SOKOL nato il 27/07/1977 avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sokol Xhakosi ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 2, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bosaro il 14 gennaio 2022. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la mancata pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero un motivo non rientrante fra quelli per cui è previsto il ricorso per cassazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consigl estensore Il Pre