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Ordinanza — n. 28661/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for dangerous driving due to manifestly unfounded legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of a conviction for dangerous driving, arguing violations regarding substitute penalties and the factual basis of intoxication. The court found these arguments manifestly unfounded, noting the appellant's irrecoverability justified substitute penalties and the collision with a curb without external disturbance proved intoxication.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the appellate court correctly applied the law and established the facts regarding intoxication and the necessity of substitute penalties.

Parole chiave

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dangerous driving conviction substitute penalties application intoxication factual basis manifestly unfounded appeal inadmissible cassation appeal responsabilità per incidente stradale guida recidiva in stato di ebbrezza guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285
Ahnned Elkot ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ascoli Piceno in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in San Benedetto del Tronto il 5 aprile 2018.
Art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689
La Corte di Appello ha dato conto delle ragioni ostative alla sostituzione della pena irrogata, richiamando la irreperibilità del condannato e la conseguente presunzione che questi non adempia alle prescrizioni inerenti le sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKOT AHMED nato il 25/04/1983 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ahnned Elkot ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ascoli Piceno in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in San Benedetto del Tronto il 5 aprile 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha dato conto delle ragioni ostative alla sostituzione della pena irrogata, richiamando la irreperibilità del condannato e la conseguente presunzione che questi non adempia alle prescrizioni inerenti le sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, è manifestamente infondato. La Corte di Appello, invero, ha dato conto delle ragioni per cui l'incidente è stato ricondotto allo stato di ebbrezza, sottolineando che il ricorrente aveva perso il controllo del veicolo ed era andato a collidere con un cordolo in cemento posto sul lato sinistro della carreggiata per poi finire la sua corsa in una vasca ornamentale di una rotatoria, in assenza di qualsivoglia elemento di disturbo, mai indicato dal diritto interessato.

Rilevato che il terzo motivo, con cui si censura la mancata concessione della non menzione della condanna, è manifestamente infondato. La Corte ha replicato ad analoga doglianza rilevando che nelle more del giudizio di appello il ricorrente aveva riportato una condanna irrevocabile, sicché non poteva essere formulata nei suoi confronti prognosi di astensione dal reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,