Italian court dismisses appeal as detention period determination is legally sound and properly motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the duration of daytime isolation for a prisoner sentenced to concurrent life terms. The appellant argued for a shorter isolation period and claimed the court lacked motivation, but the defense had no interest in the specific calculation since the statutory minimum was already met. The court ruled that the lower court's decision was legally correct and sufficiently reasoned based on the relevant penal code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 cod. pen.; The appeal challenging the determination of the daytime isolation period is inadmissible when the lower court's calculation complies with statutory minimums and is properly motivated, rendering the appellant's claim of lack of interest and insufficient reasoning unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNETTI FABIO nato a NAPOLI il 28/01/1989 avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha provveduto sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli determinando, nei confronti di Fabio Magneti, la durata dell'isolamento diurno in mesi dieci, con riguardo all'esecuzione della pena determinata, con provvedimento di unificazione di pene concorrenti adottato dallo stesso pubblico ministero in data 25 luglio 2022, in tre ergastoli ed anni ventidue e mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge nella determinazione della pena da scontare - da determinare in tre ergastoli ed anni otto e mesi quattro di reclusione - ed assenza di motivazione della determinazione del periodo di isolamento diurno; ritenuto che, quanto alla determinazione della pena da scontare, la difesa non ha interesse alla precisazione dedotta, risultando comunque sussistenti i presupposti, di cui all'art.72 cod. pen., per la determinazione del periodo di isolamento diurno; ritenuto, inoltre, che la censura motivazionale sia manifestamente infondata, atteso che, a fronte del parametro edittale di cui all'art. 72, comma primo, cod. pen. ("da sei mesi a tre anni), la commisurazione operata è prossima al minimo pur a fronte del concorso di tre ergastoli e pena temporanea che, comunque, avrebbe pure comportato, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen., un periodo di isolamento diurno; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 ma