Cassation court dismisses appeal for lack of specific reasoning on sentencing factors by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zhiri Kamal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court in Florence rejected the request for generic mitigating circumstances without providing specific reasons regarding the offender's personality or the crime's severity. The court ruled that while the trial judge must specify why factors are insufficient, the appellate court is not required to elaborate on the rejection when the applicant merely insists on recognition without new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: The appellate court is not obligated to provide particularized reasoning for denying generic mitigating circumstances when the applicant fails to adduce specific reasons for their recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHIRI KAMAL (CUI.040TB5K) nato il 14/12/1988 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che non chiede che il giudice del merito precisi quali sono gli elementi attinenti alla personalità del colpevole, all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione, da ritenere insufficienti al riconoscimento del beneficio, ma sostiene, al contrario, che il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02:
Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio