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Ordinanza — n. 28479/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and non-specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28479/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for illegality of administrative acts, lack of non-prosecution recognition, illogical reasoning, and issues regarding mitigating circumstances and suspended sentences. The court rejected these claims because the arguments were factually erroneous, lacked specificity by not addressing the lower court's reasoning, or did not emerge from the text of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; those manifestly unfounded, lacking specificity, or failing to address the contested decision's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded defect of specificity procedural costs Cassa delle ammende punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LEONARDO (CUI 04XY347) nato a PALERMO il 07/01/1996 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto errati in fatto (il primo motivo, atteso che la risposta al motivo aggiunto sulla deduzione di illegittimità del provvedimento amministrativo violato è a pag. 3 della motivazione della sentenza, dove si dà conto che il provvedimento era correttamente motivato anche in punto di valutazione di pericolosità del ricorrente), o in quanto affetti da difetto di specificità dei motivi di impugnazione, che non si confrontano con il contenuto della motivazione della sentenza (il secondo motivo sul diniego di riconoscimento della causa di non punibilità, che non affronta la motivazione in punto di accertamento del reato nel contesto della commissione di altro reato non giudicato perché procedibile a querela), o perché rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato (il terzo motivo, sulle attenuanti generiche, ed il quarto motivo sulla sospensione condizionale);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio