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Ordinanza — n. 28459/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it attacks facts and lacks merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain how her continued illegal income perception affected her reintegration, claiming a lack of reasoning. The court rejected this, noting the lower court explicitly linked the continuous nature of the misconduct to a refusal of resocialization, making the appeal both factually unfounded and procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance court decisions are inadmissible if they challenge factual findings or lack merit, as they devolve into complaints of mere fact or manifestly unfounded arguments regarding the reasoning of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal surveillance court factual challenge lack of merit reintegration violation pena con condizionale parziale assistenza riabilitativa remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO MORENA nato a POMPEI il 13/10/1986 avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; o

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stato respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Salerno ha accolto parzialmente l'istanza di liberazione anticipata proposta da Morena Carotenuto, rigettandolo per due semestri, dal 15 settembre 2020 al 15 settembre 2021, sulla base della percezione indebita del reddito di cittadinanza, durante il periodo in questione, in modo continuativo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. G. Coppola, (vizio di motivazione circa l'incidenza della rilevata condotta sul percorso rieducativo della condannata) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto attinge la decisione impugnata devolvendo doglianze di mero fatto, per una parte, e, per l'altra, manifestamente infondata, in quanto si asserisce difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che la motivazione resa sul punto devoluto con il reclamo da parte del Tribunale di sorveglianza (cfr. pag. prima e seconda) fa, anzi, riferimento, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, alla ritenuta continuativa reiterazione della condotta illecita, senza interrompere l'indebita percezione e senza riparare il danno,2,dunque ritenendo la condotta attuata continuativamente, violazione che manifesta la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre