Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28438/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison conditions ruling due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding prison conditions but offered no specific facts to contest the decision. The court rejected this because the appellant did not challenge the content of the original order or provide concrete details on alleged issues like furniture placement or health conditions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35-ter Ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant merely denounces insufficient motivation without specifically contesting the content of the contested order or providing concrete facts to support the alleged violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison conditions appeal lack of specific facts inadmissible appeal Court of Cassazione Italian penal procedure diritti del detenuto spese di detenzione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-ter Ord. pen.
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 26097 del 26/02/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/02/1974 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 35- ter Ord. pen., nell'interesse Francesco Graziano, detenuto presso la Casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Agrò, (violazione di legge per mancanza di motivazione) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata, posto che denuncia vizio di motivazione che non ravvisa dalla lettura del provvedimento censurato.

Rilevato, infatti, che il Tribunale si è soffermato, quanto al periodo di detenzione sofferto presso la Casa circondariale di Palermo Pagliarelli, a considerare che le disfunzioni concernenti l'impianto di riscaldamento, considerate anche le condizioni climatiche ove l'istituto penitenziario è allocato, nello specifico caso, non erano state tali da integrare patimento e da provocare un trattamento lesivo della dignità della persona, dunque inumano e degradante, ma mero disagio (richiamando sul punto, Sez. 1, n. 26097 del 26/02/2018), escludendo anche che per il Graziano fossero intervenute condizioni di salute problematiche.

Considerato, invero, che il ricorrente si limita a denunciare come insufficiente la motivazione del Tribunale, senza contestare, specificamente, il contenuto dell'ordinanza (cfr. pag. 3), sollecitando, inoltre, lo scomputo,dai mq. 8,44 complessivi della cella, di arredi fissi sospesi, genericamente indicati, senza precisare in che numero e di quale misura, né precisando la ragione per la quale detti arredi, in quanto sospesi, inciderebbero sulla determinazione dello spazio vitale pro capite. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore