Italian Court dismisses appeal on criminal liability, recidivism, and sentencing continuation for fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability for fraud, arguing the money transfer was not a 'controlled delivery' and contesting the recidivism based on prior similar techniques. The court rejected these arguments, noting the established modus operandi constituted sufficient evidence for recidivism and that the sentencing for continued offense correctly considered the specific conduct and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's findings on criminal liability, recidivism based on consistent modus operandi, and sentencing for continued offense are clearly supported by the evidence and legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRULLO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/07/1974 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla responsabilità in ordine al reato consumato non trattandosi di consegna "controllata" della somma oggetto della truffa; Ritenuto che quanto alla recidiva il ricorso è manifestamete infondato rispetto al ritenuto indice costituito dalla tecnica consolidata posta in essere per la truffa rispetto ai cinque precedenti analoghi;
Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla determinazione della pena per continuazione sul correttop rilievo delle modalità della condotta e dei precedenti specific; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3.4.202