Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of proof and mere complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Del Fiume Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the request for evidence was a judicial power exercise rather than a party-drafted proof. The second ground was dismissed as it amounted to mere factual complaints without addressing the decisive fact that the witness learned the defendant's name immediately from the venue manager. Consequently, the original conviction for the offenses under Articles 582-583 of the Penal Code stands.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on mere complaints lacking factual comparison or on requests for evidence that constitute an exercise of the judge's official powers rather than party-drafted proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FIUME MARCO nato a ROMA il 02/10/1974 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Del Fiume Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-583 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di prove decisive, è inammissibile, poiché non si tratta di prove dedotte dalla parte ma di una sollecitazione rivolta al giudice per l'esercizio dei suoi poteri di ufficio (Sez. 2, n. 841/13 del 18 dicembre 2012, Barbero, Rv. 254052);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si risolve in mere doglianze in punto di fatto, prive di confronto con la circostanza decisiva: il testimone Sabeur Mansour aveva appreso, nella immediatezza del fatto, dal gestore del locale nome e cognome (Marco Del Fiume) del "buttafuori" responsabile del pestaggio (seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i