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Ordinanza — n. 28174/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for theft, citing tardiness and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore and Domenico Gagliano inadmissible and ordered them to pay costs. The sole ground raised was the failure to evaluate a specific police report, which the appellate court had already assessed as less reliable than victim testimony. The court rejected this argument as manifestly unfounded and noted the defense's late submission of a supplementary memo, which offered no new reasons for reconsideration.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be filed within the statutory period; late submissions are inadmissible unless they introduce new grounds, which this appeal lacked as it merely repeated the request for acceptance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tardiness of defense memo theft conviction appeal new grounds requirement Court of Cassazione minaccia nel diritto penale pubblica intimidazione azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 500 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAGLIANO SALVATORE nato a BAGHERIA il 14/11/1969 GAGLIANO DOMENICO nato a PALERMO il 24/10/1992 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Gagliano Salvatore e Gagliano Domenico ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, commi primo e secondo cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa valutazione della CNR del 31 gennaio 2015 acquisita dal Tribunale all'udienza del 8 marzo 2021, è manifestamente infondata, poiché la Corte di appello, con una valutazione non rivendibile in sede di legittimità, ha giudicato maggiormente affidabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., rispetto quanto riferito ai carabinieri e trasposto nella suddetta comunicazione di notizia di reato (pag. 3 sentenza impugnata);

Rilevato che il difensore degli imputati ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, in data 12 giugno 2023, una memoria con la quale rassegna le conclusioni; ritenuto che detta memoria è inammissibile per tardività e, in ogni caso, non introduce alcuna ragione ulteriore perché si esaurisce nella richiesta di accoglimento dei ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis