Italian court dismisses appeal for insufficient grounds regarding conditional sentence suspension denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible against a second conviction for electricity theft. The appellant argued the lower court failed to properly address statutory conditions for a second conditional sentence, but the court found the first-instance judgment sufficient by citing relevant obstacles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 165 c.p.: The court must provide a congruent reference to decisive obstacles when denying a conditional sentence, but a generic reference to prior convictions without specific analysis of current statutory conditions renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIO ANTONIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 12/09/1965 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mario Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, è: - manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); - generico, poiché, preso atto che l'imputato è già gravato da un precedente specifico, neppure si prende cura di dedurre, in maniera specifica, la sussistenza delle condizioni necessarie ex art. 165, comma secondo cod. pen., ai fini della seconda concessione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i