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Ordinanza — n. 28141/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and lacks substantive legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Jason Cavazza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for theft, arguing the sentence was excessive, but the court found his sole ground of appeal generic and devoid of substantive legal reasoning. Consequently, the court rejected the request for a new trial because the arguments failed to meet the threshold for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack substantive legal arguments or comparison with the already obtained response.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal criminal procedure law lack of substantive reasoning court costs and fine indagine per furto valutazione delle prove gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
3„ la pena detentiva è stata fissata nel minimo edittale, la riduzione ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA JASON nato a PAVIA il 20/03/1997 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cavazza Jason ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è generico poiché si sostanzia in mere richieste prive di ragioni a sostegno e di confronto con la risposta già ottenuta (pag. 3„ la pena detentiva è stata fissata nel minimo edittale, la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. è stata applicata nella massima estensione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0