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Ordinanza — n. 28122/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of sentencing motivation under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted aggravated theft and resistance to public officials. The appellant argued that the sentencing lacked specific motivation under Articles 132 and 133 of the Penal Code, claiming a violation of due process. The court rejected this, ruling that when a sentence falls within the minimum to maximum range and is near the minimum, general references to adequacy suffice without detailed subjective and objective criteria analysis.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.: When the imposed sentence lies within the statutory minimum and maximum range and is close to the minimum, a general reference to the adequacy of the penalty is sufficient, rendering specific motivation regarding subjective and objective criteria unnecessary.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Motivation Penal Code Articles 132 133 Appeal Inadmissibility Discretionary Power of Judge Attempted Theft Resistance to Public Officials sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
276288); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
(Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA VINCENZO nato a NAPOLI il 20/04/1974 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; #

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 5 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Vincenzo Scala per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficialie e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione degli artt.132 e 133 cod. pen. e della mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), in quanto solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288); peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 "0,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende