Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud, rejecting claim of flawed recidivism reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's criminal liability for fraud. The appellant argued the trial court erred in recognizing recidivism, but the court found the reasoning based on the specific relationship between the current crime and prior convictions to be legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: The court must assess the concrete link between the current offense and prior convictions to determine recidivism, not merely the gravity of facts or time elapsed; an appeal challenging this reasoning without substantive error is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERON PALOMINO JERSON HENRY (CUI 05KWL83) nato il 30/04/1999 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 28 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Jerson Henry Calderon Palomino per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per c:ui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), motivando altresì sull'irrilevanza della censura attinente la diversa natura dei precedenti penali facenti capo all'imputato, in quanto inerente alla sola specificità della recidiva che, coerentemente, non gli è stata riconosciuta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci