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Ordinanza — n. 27852/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by the lower court on imputability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Barnaba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already assessed partial impairment of capacity to understand and will, finding it insufficient to exclude criminal liability under Article 89 of the Penal Code. The cassation court rejected the arguments as mere repetitions of issues previously adequately examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on repetitive arguments already examined and rejected by the court of first instance are inadmissible for lack of novelty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments imputability assessment partial capacity impairment Article 89 Penal Code Court of Cassation procedure legal novelty requirement incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
7473/23 BARNABA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impudnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 89 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
7473/23 BARNABA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impudnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7473/23 BARNABA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impudnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; ..'-/tenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitdmità, perché costituiti da dogiianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagati e disattesi con corretti arcornenti giuridici dal giudice di merito;

Joisiderato, infatti, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e purita.e in relazione alla valutazione dell'imputabilità, là dove ha osservato che dalle due perizie disposte in sede dibattimentale era emersa solo una parziale compromissione della capas:Cà di intendere e di vo:ere già valutata ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 89 coci.peri. e ca-nunque non sufficiente ad escludere l'imputabilità; .Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricer:-erte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa Celie ammende.

P. Q. M. Dichiai-a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ccis deciso il 05/06/2023 I Consigliere estensore Il Presi Ry., Maria Silvia Giorgi Emilia An/Sa Girda jibeiZsze L) i: u •.-; i T i .1 C