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Ordinanza — n. 27712/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural error arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anna Esposito inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for robbery, arguing the facts should be reclassified under a less severe provision. The court rejected this claim, stating the appeal lacked concrete specificity regarding procedural errors and relied on unreviewable factual reconstructions.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding procedural errors and relies on factual reconstructions not subject to review in the jurisdictional trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity factual reconstruction procedural error court costs criminal appeal jurisdictional trial partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 624 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
pen., è privo di concreta specificità e basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio cli legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli
277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANNA, nata a Napoli il 10/09/1971 avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN D/RITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, emessa in data 19 maggio 2021, nei confronti di Anna Esposito, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 624 cod. pen., è privo di concreta specificità e basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio cli legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla corretta sussunzione del fatto nella rapina impropria in ragione della comprovata condotta violenta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il