Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural grounds and unfounded exclusion cause arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristian Monte inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Monte challenged a second-instance confirmation of his conviction for crimes under Articles 110 and 629 of the Penal Code, arguing for a re-evaluation of evidence and the application of Article 131-bis. The court rejected these claims, noting the first ground violated procedural rules regarding prior devolution of issues and the second ground was manifestly unfounded due to the lack of specific procedural grounds and the nature of the offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 49, 56, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of evidence or facts outside the scope of the trial court's mandate without citing specific procedural grounds, and if the claim for an exclusion of punishability is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTE CRISTIAN, nato a Palermo il 10/12/1999 avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 18 febbraio 2019, nei confronti di Cristian Monte, condannato alla pena ril:enuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, anche in relazione agli artt. 49 e 56, terzo comma, cod. pen., oltre a prospettare questioni non previamente devolute alla cognizione del giudice del merito secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche riscontrate dal verbale di arresto in flagranza); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ampiamente argomentato sul punto (si veda la pag. 5 sul diniego della causa invocata sia in ragione della non particolare tenuità dell'offesa per le modalità della condotta che per la commissione di più reati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d