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Ordinanza — n. 27634/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal challenging sentencing balance as non-justiciable merit issue under Art. 69 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Zhou Senfu's appeal inadmissible for challenging the sentencing balance under Article 69 of the Penal Code. The appellant argued the first-instance court erred in applying the equivalence principle, but the court held that such discretionary evaluations belong to the trial court's domain. Consequently, the appeal was rejected because it required a substantive review of the judge's discretion, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Appeals challenging the sentencing balance under Article 69 of the Penal Code are inadmissible in cassation proceedings as they involve discretionary evaluations typical of the trial court that escape supervisory review unless based on mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing balance equivalence principle cassation inadmissibility discretionary evaluation Article 69 Penal Code violazione di domicilio principio del domicilio legale legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU SENFU nato il 27/02/1973 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA 13IFULCO; Ritenuto in fatto e cchnsiderato in diriitto Rilevato Zhou Senfu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'ad 614 commi 1° e 4° cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente