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Ordinanza — n. 27239/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of necessity justification without specific legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding the defense of necessity. The appellant failed to provide specific legal or factual data supporting the claim that the statutory requirements of Article 62 bis of the Penal Code were omitted. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Appeals based on the omission of the necessity defense must be supported by specific legal and factual arguments, as generic claims without concrete indications do not meet the admissibility threshold.

Parole chiave

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omitted necessity defense Article 62 bis Penal Code inadmissible appeal generic legal arguments procedural costs fine assenza di caso di rigore motivi di cassazione stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità perché prospettano deduzioni generiche in tema di omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità perché prospettano deduzioni generiche in tema di omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YILDIRIM MEHMET nato il 03/06/1968 avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità perché prospettano deduzioni generiche in tema di omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. senza alcuna indicazione sulle ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono le richieste.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 marzo 2023.