Cassation court dismisses appeal regarding discretionary sentencing mitigation as factual judgment is non-reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and attempted theft. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court affirmed that the trial judge's factual assessment of these circumstances is non-reviewable in a legality proceeding. Consequently, the court ruled that the judge only needs to reference decisive elements, such as prior criminal record and lack of repentance, without considering every favorable or unfavorable fact presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The trial judge's assessment of generic mitigating circumstances constitutes a factual judgment that is non-reviewable in a legality proceeding, requiring only that the decision be non-contradictory and reference the decisive elements considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI NEDO nato a LIVORNO il 27/01/1970 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 21 luglio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Nedo Lenti per il reato furto pluriaggravato, ricettazione e tentato furto pluriaggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato, alla gravità dei fatti ed all'assenza di manifestazioni di resipiscenza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de