Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual complaints lacking specific procedural error identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize excessive negligent self-defense under Articles 52 and 55 of the Penal Code. The court rejected this claim because the complaint was merely a repetition of facts already reviewed and dismissed in the first instance without identifying specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints of fact aimed at re-reading evidence without pointing out specific distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLI MANUEL nato a PALESTRINA il 21/06/1996 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Galli Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di lesioni aggravate; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa di cui agli artt. 52 e 55 cod. pen., oltre ad essere generico in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato) non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Co igliere estensore 11-PrèSid\e n te