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Ordinanza — n. 26865/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; defendant convicted of aggravated assault on police officers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26865/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs and a fine. The appellate court had confirmed the conviction for aggravated assault, noting the defendant knowingly caused injuries to police officers blocking him. The Supreme Court rejected the appeal because the first ground was too generic and merely repeated the appellate court's reasoning, while the second ground was deemed unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are excessively generic and merely repeat the appellate court's reasoning without engaging with the specific reasons for the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds reiterative appeal arguments aggravated assault conviction police officer injuries reati violenti guida in stato di ebbrezza qualificata reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA MAURIZIO nato a TRAPANIil 10/11/1980 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore, avv. Francesca Frusteri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 29 settembre 2021 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Di Bella per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto estremamente generico perché reiterativo del corrispondente motivo di appello e non si confronta con le ragioni poste a base della decisione della Corte di appello, che ha affermato che l'imputato ha agito ben consapevole che la sua condotta distruttiva avrebbe cagionato lesioni agli agenti di polizia intervenuti per bloccarlo; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ben spiegato le ragioni per le quali il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso