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Ordinanza — n. 26706/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against peace court conviction for injury and threats as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Rispoli inadmissible regarding his conviction for personal injury and threats. Rispoli argued the peace judge lacked jurisdiction due to the severity of the threats and failed to consider his defense's witness list. The court rejected these claims because the appellant had no interest in asserting an aggravating circumstance and the procedural defect was either non-existent or not deducible in peace court proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 2, cod. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: An appeal claiming lack of jurisdiction due to an unagreed aggravating circumstance is inadmissible as the defendant lacks interest, and procedural defects not listed in the relevant code or deducible in peace court proceedings cannot be raised.

Parole chiave

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peace court jurisdiction aggravating circumstance procedural defect inadmissible appeal witness list omission aggressione fisica lesioni personali lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2, cod. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
230 del 2022); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata considerazione della lista testi della difesa, è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - non indica il vizio denunciato tra quelli di cui all'art. 606 cod.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
230 del 2022); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata considerazione della lista testi della difesa, è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - non indica il vizio denunciato tra quelli di cui all'art. 606 cod.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 606 cod. proc. pen
230 del 2022); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata considerazione della lista testi della difesa, è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - non indica il vizio denunciato tra quelli di cui all'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 230 del 2022
Corte Cost. n. 230 del 2022); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata considerazione della lista testi della difesa, è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - non indica il vizio denunciato tra quelli di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISPOLI ANTONIO nato a CONCA DEI MARINI il 27/12/1951 avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rispoli Antonio ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno ne ha confermato la condanna per i reati di lesione personale e minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'incompetenza per materia del giudice di pace sul presupposto della gravità della minaccia, è inammissibile sotto almeno due profili: - l'imputato non ha interesse a dedurre la sussistenza di una aggravante (tale è quella prevista dell'art. 612, comma secondo, cod. pen.), dato l'effetto pregiudizievole che ciò comporta; - il giudice non può riconoscere la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata, pena la nullità della sentenza, né, del resto, gli sarebbe consentito imporre al P.M. di contestarla (cfr.

Corte Cost. n. 230 del 2022); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata considerazione della lista testi della difesa, è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - non indica il vizio denunciato tra quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; - nel caso in cui si intenda riferirsi alla lettera d), dell'art. 606 cod. proc. pen., il vizio non è deducibile nei procedimenti del giudice di pace, giusta la previsione degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274; - in ogni caso è generico, poiché non indica quali prove sarebbero state omesse e in che termini si manifesterebbe la loro decisività;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così