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Ordinanza — n. 26702/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because all victims filed required complaints, making the procedural defect argument invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26702/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the prosecution was procedurally invalid due to a lack of required complaints under the 2022 law. The court rejected this claim because the lower court confirmed that all injured parties had indeed filed the necessary complaints.

Regesto Legislator

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d. Igs. n. 150 del 2022; The requirement for a specific complaint to initiate criminal proceedings is satisfied if all injured parties have filed such complaints, rendering an appeal based on a lack of complaints manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility required complaint procedure procedural defect argument victim complaint filing Cassazione decision accusa penale altri capi d'accusa furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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d. Igs. n. 150 del 2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLELONGA BENITO nato a CROTONE il 05/03/1969 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vallelonga Benito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ora necessaria ex d.

Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto, tutte le persone offese hanno sporto querela, richiedendo espressamente la punizione del colpevole, come rilevato dalla Corte di appello negli esatti termini indicati alle pagine 1 e 2 della motivazione, con cui il ricorrente evita misurarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/