Criminal appeal dismissed; fraudulent bankruptcy conviction annulled due to statute of limitations expiration. The court ruled the crime extinguished by prescription. The appeal was rejected because the offense had expired. The court annulled the conviction without remand. The legal issue concerns the statute of limitations in fraud cases. The outcome was the annulment of the criminal sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the second-instance judgment convicting the defendant for fraudulent bankruptcy without remanding the case. The prosecution argued that accounting irregularities proved specific intent, but the court noted the omission regarding conditional sentence suspension. The conviction was overturned because the crime had extinguished by prescription on July 14, 2022, rendering the penalty non-punishable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 comma 2 c.p.p.; Art. 157 c.p.: The crime of fraudulent bankruptcy is extinguished by prescription if the limitation period has elapsed before the judgment becomes final, requiring the annulment of the conviction without remand.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASSETTI EMILIANO nato a FIRENZE il 17/04/1981 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che TOMASSETTI EMILIANO ricorre avverso la sentenza emessa in data 22 febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Firenze che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il ricorso, diretto a contestare l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 217, R.D. 16 marzo 1942, n.267, nonché la mancanza di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., non è inammissibile o manifestamente infondato. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale la mera irregolarità delle scritture contabili, come prospettata dalla Corte territoriale, non è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma.
I giudici di merito, inoltre, hanno omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che, non ricorrendo le cause di non punibilità ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato si è estinto per intervenuta prescrizione il 14 luglio 2022. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente