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Ordinanza — n. 26600/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism as precluded by prior annulment judgment establishing liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant challenged a retrial sentence where recidivism was a contested issue, but the prior annulment judgment had already established criminal liability. Consequently, the court ruled that the recidivism question was precluded by the principle of progressive res judicata, preventing the assessment of prescription.

Regesto Legislator

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Sentenza n. 9930 del 11702/2021; When a cassation judgment annuls a lower court decision with remittal limited to sentencing but affirms liability, the principle of progressive res judicata precludes subsequent appeals on recidivism or prescription.

Parole chiave

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recidivism preclusion progressive res judicata cassation annulment sentencing retrial criminal liability affirmation tardivo pagamento delle spese eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 9930 del 11702/2021

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 9930 del 11702/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/10/1980 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Tarricone Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che decidendo in sede di rinvio per effetto della sentenza emessa in data 1.2.2021 dalla Corte di Cassazione - di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Potenza -, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, ha rideterminato la pena inflitta; considerato che il motivo di ricorso proposto, nelle sue articolazioni, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il tema della sussistenza della recidiva è ormai precluso dalla portata della sentenza rescindente (Sez. 1, n. 9930 del 11702/2021) che, peraltro, in quanto ha annullato con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha comportato il consolidarsi della pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità impedendo di rilevare la prescrizione eventualmente maturata in forza del principio del cd. giudicato progressivo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente