Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for appeal except those regarding the sentence, which were settled with the Public Prosecutor. Under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, this waiver limits the second-instance court's cognizance to non-waived issues and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the legitimacy review. Consequently, the request for additional mitigating circumstances was rejected as it fell outside the scope of the agreed settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The waiver of appeal grounds by the accused in exchange for a sentence agreement limits the second-instance court's cognizance to non-waived issues and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the legitimacy review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 05/08/1996 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av/f/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso nell'interesse di Guglielmo Russo si deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile