Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26401/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing as motivation is legally sound and based on personality assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bongo Biriye inadmissible due to a manifestly unfounded claim regarding the sentencing motivation. The appellant argued for a defect in the reasoning, but the court found the original judgment correct, immune from logical flaws, and properly grounded in the assessment of the defendant's personality under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; The court's motivation for a sanction is valid if it correctly assesses the offender's personality and conduct without logical defects, rendering an appeal based on alleged insufficiency inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Motivation Personality Assessment Article 133 Penal Code Manifestly Unfounded Fine Fund Payment multe non pagate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Il motivo è manifestamente infondato: consta di poche righe, del tutto prive del confronto con la motivazione della sentenza impugnata che è corretta in diritto ed immune da vizi logici, poiché fondata sulla valutazione della personalità dell'imputato, elemento ex art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Il motivo è manifestamente infondato: consta di poche righe, del tutto prive del confronto con la motivazione della sentenza impugnata che è corretta in diritto ed immune da vizi logici, poiché fondata sulla valutazione della personalità dell'imputato, elemento ex art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGO BIRIYE nato a LIBREVILLE( GABON) il 02/05/1991 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con l'unico motivo il difensore di Bongo Biriye deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il motivo è manifestamente infondato: consta di poche righe, del tutto prive del confronto con la motivazione della sentenza impugnata che è corretta in diritto ed immune da vizi logici, poiché fondata sulla valutazione della personalità dell'imputato, elemento ex art. 133 cod. pen., in base alle modalità della condotta, al casellario giudiziale ed ai precedenti dattiloscopici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023.