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Ordinanza — n. 26149/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds, unpresented arguments, and manifestly unfounded claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law for a legality proceeding. The appellant introduced new arguments regarding the non-application of Article 131-bis and recidiva, which had not been presented in the prior appeal, alongside other manifestly unfounded claims. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains grounds not permitted by law, such as new arguments not raised in the appeal, or if the contested decision is manifestly unfounded or inconsequential.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds not permitted unpresented arguments appeal manifestly unfounded claim procedural costs award recidiva nell'infrazione revisione in materia penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/11/1976 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Campanile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quello legato alla mancata applicazione del 131 bis si lega ad una richiesta non prospettata in precedenza e comunque articolata senza indicare le ragioni utili a sostenerla; analogamente, quello afferente alla recidiva si lega a una doglianza non prospettata con l'appello; quello afferente al mancato riconoscimento delle generiche è manifestamente infondato perchè la sentenza appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; quello riguardante l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello è manifestamente inconferente ( l'evasione contestata è del 20 febbraio 2017 mentre la sentenza gravata è stata resa 1'8 marzo 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 20