Italian Court dismisses appeal on calumny appeal, ruling false report need not start criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Mario Negroni inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to explain why a false report constituted the crime of calumny. The court held that for the crime of simulated offense, it is sufficient that the false report creates an abstract possibility of investigative activity, without requiring the actual opening of a criminal procedure. Consequently, the court dismissed the arguments regarding the lack of intent and the misrepresentation of witness testimonies, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. pen.; The crime of simulated offense is constituted by a false report creating an abstract possibility of investigative activity, without requiring the actual opening of a criminal procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRONI MARIO nato a MILANO il 18/09/1962 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Mario Negroni, con il primo motivo, deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, in quanto la denuncia presentata dall'imputato non avrebbe comportato l'effettiva apertura di un procedimento penale; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549-01);
Considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento delle deposizioni dei testi Tiraboschi, Cavalli De Maria, Rivoltella e Piva, e il terzo motivo, con il quale si censura la violazione dell'art. 367 cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del dolo dell'imputato, si risolvono in un'inammissibile sollecitazione a pervenire a un nuovo esame di merito delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19