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Ordinanza — n. 25946/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were inadmissible or already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sandro Diaferia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal regarding the danger posed during police pursuit. Additionally, the second ground concerning recidivism was deemed genetically inadmissible because Diaferia had previously requested its exclusion based on good conduct, while the appeal's infondefateness rendered the lower court's response irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected in lower proceedings or if the grounds themselves are legally inadmissible due to prior procedural requests.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds genetic inadmissibility recidivism exclusion court costs award recidiva nell'infrazione procedure di ricorso procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, Bianchetti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAFERIA SANDRO nato il 09/01/1990 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diaferia Sandro; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di identiche censure formulate in sede di appello e confutate dalla Corte territoriale che ha, con corretti riferimenti in fatto, rilevato che Diaferia, inseguito dalle forze di polizia che intendevano identificarlo in quanto trovato nei pressi di un'auto con la portiera forzata, intraprendeva una fuga ponendo in pericolo l'incolumità degli utenti della strada; rilevato che il ricorrente, attraverso il diretto riferimento ai dati processuali tenta di accreditare una differente lettura delle emergenze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità; osservato che in ordine alla contestata recidiva il motivo si presenta, innanzitutto, geneticamente inammissibile avendo il ricorrente richiesto la sua esclusione in sede di gravame in ragione della buona condotta processuale, eccentricità del motivo che avrebbero dovuto fondare la esclusione della recidiva che rende adeguata la risposta fornita dalla Corte di appello che ha invece effettuato pertinente riferimento ai precedenti penali quali sintomo di della spiccata capacità a delinquere; che, nondimeno, la manifesta infondatezza del motivo di gravame rende irrilevante la risposata sul punto resa dalla Corte di appello (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878;

Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci