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Ordinanza — n. 25932/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for absolute lack of motivation regarding home detention breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to an absolute lack of specific motivation concerning the breach of home detention. The appellant argued against the lower court's reasoning, but the appellate court had already thoroughly addressed the criminal relevance of the act by aligning with established case law that treats any unauthorized departure as a crime regardless of duration or distance. Consequently, the court ruled that the appeal was generic and failed to challenge the substantive legal assessment, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on absolute genericity regarding the lower court's motivation, which must be specific and not merely repeat established legal principles without addressing the particular facts.

Parole chiave

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absolute lack of motivation inadmissible appeal home detention breach genericity of appeal procedural costs criminal relevance unauthorized departure aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO FILIPPO nato a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo sl:ato custodiale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Co