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Ordinanza — n. 25924/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prison insults as inadmissible due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gritet El Mehdi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for prison insults and claimed non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments repetitive of issues already decided by the Court of Appeal. The appellate court had already addressed the witness testimony regarding the presence of other detainees and the threatening nature of the conduct, rendering the new claims legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely reproduce issues already fully examined and decided by the court of first instance in the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

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prison insults Article 131-bis procedural inadmissibility repetitive arguments Court of Cassazione minaccia nel diritto penale caso di media gravità gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRITET EL MEHDI nato il 26/08/1992 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gritet El Mehdi; OSSERVA Ritenuto che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste che ha riferito che le offese si erano svolte alla presenza della infermiera e, proprio perché la condotta contestata avveniva nei presse delle celle, degli altri detenuti, così fornendo una corretta valutazione rispettosa dei dati processuali di cui si dava completo e logico conto; osservato che risulta egualmente riproduttivo di identica censura la questione afferente alla negata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. avendo la Corte di merito posto l'attenzione sulla non scarsa offensività della condotta a causa della durata dell'azione e del dato che vedeva le frasi offensive accompagnate da frasi minacciose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1