Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25754/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation court order denying gradual reintegration due to manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The probation court had rejected the request for gradual reintegration, citing the need for prudence and the inability to make a positive prognosis regarding social danger. The court found the appellant's five arguments regarding residual social danger, treatment progress, and the nature of work to be manifestly unfounded and unsupported by the record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: Appeals against probation court orders are inadmissible if based on manifestly unfounded grounds or attempts to force an alternative reading not permitted in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation appeal gradual reintegration manifestly unfounded social danger prognosis penal supervision court costs inadmissible appeal attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTUSO DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/07/1972 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di semilibertà di GATTUSO DOMENICO evidenziando che allo stato non è possibile effettuare una prognosi positiva e che è invece opportuno procedere con gradualità e prudenza;

Rilevato che con il ricorso, in cinque motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per il graduale reinserimento nella società, circa il giudizio di pericolosità sociale residuale, quanto ai mancati progressi nel corso del trattamento penitenziario, in merito all'assenza di una funzione risocializzante dell'attività lavorativa e all'affermazione sulla pena da espiare; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con gli specifici riferimenti all'attività istruttoria svolta, alla personalità evidenziata, alla gravità del reato, i cui fatti sono anche piuttosto recenti, all'intero percorso seguito durante il trattamento penitenziario, coerentemente valutato come un positivo inizio dal quale procedere con gradualità, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e ha reso in ordine a ogni aspetto una motivazione adeguata, coerente e conforme alle previsioni normative;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta corigrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos