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Ordinanza — n. 25642/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rachid Saridi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal merely repeated arguments that the Court of Appeal of Florence had already thoroughly examined and rejected regarding the defendant's liability for property damage. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, applying the principle that courts should not re-examine issues already decided with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments double jeopardy court of cassation criminal procedure legal reasoning court costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARIDI RACHID nato a DOUAR OLD JABER( MAROCCO) il 12/01/1984 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 21 gennaio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno, in data 12 maggio 2017, nei confronti di Rachid Saridi, in relazione ai reati di danneggiamento, furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il danneggiamento, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 6 della sentenza impugnata hanno difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto a titolo di concorso nel danneggiamento dovesse fondarsi sulla comune esigenza di darsi alla fuga, realizzando quanto necessario a tal fine (cfr., Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente