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Ordinanza — n. 25489/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific criticism of the appealed decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific criticism linking their arguments to the appealed decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation between the reasons cited in the appealed decision and the arguments presented in the complaint, thereby avoiding the vice of aspecificity.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility lack of specific criticism aspecificity vice Article 129 criminal procedure cassation appeal dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOAMD ANIS CUI 03BNSCP nato il 15/07/1986 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Moamd Anis; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc . pen., è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05