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Ordinanza — n. 25441/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic plea of innocence rejected as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity, as the appellant failed to articulate concrete grounds for nullity. The appellant merely claimed innocence while admitting to being present at the scene, a generic argument rejected by the court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal must be specific and cannot rely on generic pleas of innocence or request a factual re-evaluation reserved for the trial judge.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal nullity of judgment factual re-evaluation procedural costs accuse di truffa perseguimento penale per diffamazione falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
La Corte di appello di Genóvra in data 14/09/2022, confermava la sentenza • • g del Tribunale di Genova in data W/11~ che aveva condannato Soufian Aoufour alla pena di mesi 4 di reclusione' ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati
Sez. 4, n. 5693, del 31.03.1999
Sez. 1, n.10528, del 12.07.2000
Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massinnata) «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
sez. 3, n. 53222 del 25/10/2018, Martinelli
n. 20806 del 5/5/2011
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aoufour Soufian, nato in Marocco il 21/09/1993 (CUI 05EFLVP) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 14/09/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Galanti;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Genóvra in data 14/09/2022, confermava la sentenza • • g del Tribunale di Genova in data W/11~ che aveva condannato Soufian Aoufour alla pena di mesi 4 di reclusione' ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, la nullità della sentenza in riferimento all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non articolando in alcun modo la censura invocata, risolvendosi la doglianza in una generica indicazione circa l'incolpevolezza del ricorrente, presente sul posto ma estraneo ai fatti (che il ricorrente già in sede di appello riconduceva esclusivamente al coimputato Ettaoufi Mohamed, v. pag. 1 sentenza), ricostruzione opposta a quella effettuata dai giudici di entrambi i gradi del merito (la Corte di appello, in particolare, ricostruisce il fatto indicando nell'odierno ricorrente la «vedetta» di cui si serviva l'Ettaoufi per l'attività di spaccio).

Il ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a stimolare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Genova e dal giudice di primo grado, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01;

Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01). Esula infatti, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massinnata) «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)». Come reiteratamente affermato (sez. 3, n. 53222 del 25/10/2018, Martinelli, non massimata), inoltre, «la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (n. 20806 del 5/5/2011)».

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Con