Cassation Court dismisses appeal against probation revocation due to pending criminal proceedings for probation violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan probation court's decision to revoke Mohamed Halil's provisional placement. The lower court suspended the measure pending the outcome of a new criminal trial for violations of probation rules under Articles 73 and 74 of the relevant decree. The appellate court found the appellant's arguments legally insufficient and procedurally misplaced, as they sought a re-evaluation of merits already properly addressed by the first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: When a probationer is subject to a pending criminal proceeding for violations of probation conditions, the court must suspend the alternative measure until the outcome is known to ensure a sound assessment of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED HALIL nato il 13/11/1990 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di M]:LANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano con la ordinanza impugnata ha respinto la domanda di affidamento ex art.94 d.P.R. 309/90 avanzata da Mohamed Halil condividendo il giudizio espresso, al riguardo, dal Magistrato di sorveglianza di Milano che - dopo avere inizialmente concesso detta misura alternativa in via provvisoria - l'aveva poi revocata una volta venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato per violazione degli artt.73 e 74 d.P.R. 309/90;
Ritenuto che il Tribunale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto - alla luce dell'esistenza di tale procedimento - necessario attendere l'esito (quanto meno per il primo grado) del suddetto giudizio per consentire un fondato apprezzamento sugli elementi a discarico di Mohanned Halil allo stato non valutabili; Considerato, quindi, che il ricorrente con i vizi lamentati tende ad una differente (ed inammissibile in questa sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e coerentemente esaminati dal giudice a quo;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile