Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25007/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to improper merit re-evaluation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25007/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Felici inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a substantive re-evaluation of evidence sources, but the court found the sole ground generic and internally unproposable. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific legal grounds and merely repeated arguments without new justification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or intrinsically unproposable, particularly when they demand an improper re-evaluation of evidence sources without specific legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments improper merit re-evaluation procedural costs Corte di Cassazione art. 367 c.p.p. reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI DANIELE nato a PERUGIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Felici) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che intrinsecamente improponibile, postulando una indebita rivalutazione nel merito delle fonti di prova. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5