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Ordinanza — n. 24078/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive penalty increase and lack of generic mitigating circumstances in resistance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24078/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning was contradictory regarding the penalty increase and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that resistance against three public officials should constitute a single crime rather than formal concurrence, while the appellate court emphasized the objective gravity of the aggressive conduct and the appellant's prior record. The court upheld the decision by citing a binding precedent establishing that using violence or threats against multiple officials constitutes formal concurrence, thereby validating the sentencing approach.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The conduct of using violence or threats to oppose multiple public officials constitutes formal concurrence of crimes, validating the application of increased penalties and the denial of generic mitigating circumstances when the defendant's confession lacks critical revision of their behavior.

Parole chiave

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formal concurrence of crimes resistance to public officials excessive penalty increase generic mitigating circumstances binding precedent application inadmissible appeal aggressive conduct gravity sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771, Apolloni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Barnabbò Alessandro Antonio, nato a Cerignola il 01.01.1978 avverso la sentenza del 06/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello in punto di pena, in ragione dell'eccessività dell'aumento operato ai sensi.dell'art. 81 cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che i fatti di resistenza commessi nei confronti dei tre pubblici ufficiali dovrebbero integrare un'unica ipotesi di reato e non un concorso formale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di Cassazione a Sezioni unite affermato il principio secondo il quale integra il concorso formale la condotta di chi usi violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771, Apolloni); Considerato, in ogni caso, che non sono ravvisabili contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello valorizzato l'oggettiva gravità del fatto, caratterizzato da modalità aggressive, nonché i plurimi precedenti del ricorrente, e avendo ritenuto, peraltro - quanto alle circostanze attenuanti generiche - irrilevante l'avvenuta confessione del ricorrente, in assenza di segnali di reale rivisitazione critica della propria condotta;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso