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Ordinanza — n. 23901/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for aggravated robbery due to generic and inadmissible grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated robbery solely on generic grounds alleging a lack of motivation regarding evidence. The court rejected this because the arguments lacked a critical link to the factual findings and failed to meet the specific requirements for admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; An appeal based on generic and non-specific allegations of a defect in the reasoning of the judgment is inadmissible as it fails to provide the necessary critical analysis for the court of cassation to exercise its supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning Code of Criminal Procedure supervisory power criminal liability court costs difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO VITTORIO nato a ROMA il 20/11/1993 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri, pronunciata il 12 gennaio 2022, che aveva condannato Rallo Vittorio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso,del tutto generico ed aspecifico, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente e persuasivamente articolata, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente